Fatturazione elettronica: ora si può

In Italia è consentita la trasmissione delle fatture per via elettronica, a condizione che il supporto digitale si materializzi su supporto cartaceo in modo identico presso l’impresa venditrice e quella compratrice.

Per mantenere questa identità, il metodo più indicato è la generazione di fatture in formato PDF.

Il Ministero delle Finanze permette da tempo di inviare fatture tramite posta elettronica a patto che tali documenti rispettino determinate caratteristiche.

Non può invece avvenire lo stesso per altri documenti fiscali come ricevute o scontrini. Le motivazioni stanno proprio nella legislazione che regola tali documenti: le ricevute infatti, per essere valide, devono essere fornite esclusivamente dalle tipografie autorizzate e dotate di numero progressivo e prefissi alfabetici di serie.

Per quanto riguarda lo scontrino fiscale, anch’esso, per avere valore legale, deve essere rilasciato solo da registratori di cassa appositamente autorizzati e dotati di memoria fiscale indelebile.

Tali restrizioni non riguardano, al contrario le fatture fiscali.

Il Ministero ha autorizzato la trasmissione attraverso mezzi elettronici della copia della fattura spettante al cliente.

In realtà la normativa non contemplerebbe in modo specifico una simile trasmissione di dati fiscali, ma il Ministero, tenendo conto dell’ampia diffusione di tali mezzi, ha ammesso che per “consegna” o “spedizione” della fattura si possa intendere anche la trasmissione tramite posta elettronica o altri strumenti.

In sostanza viene riconosciuta la legittimità dei dati trasmessi per via informatica fermo restando il rispetto della regolamentazione di operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, ovvero i dati contenuti nel documento conservato dall’emittente e in quello inviato al cliente, devono essere i medesimi.

Vengono peraltro concesse alcune differenze nella disposizione formale dei dati nel caso le tecnologie differenti utilizzate lo richiedano. Il contenuto non può mai variare.

La fattura emessa in via elettronica ha comunque valore solo se rispetta alcune caratteristiche irrinunciabili. Deve infatti contenere:

  • ditta, indirizzo di residenza o di domicilio dei due soggetti coinvolti. In caso di privati, nome e cognome o ragione sociale.
  • numero della partita Iva dell’emittente
  • descrizione dei beni o dei servizi oggetti della transazione: quantità, natura, qualità tutti i dati necessari per la determinazione precisa dell’imponibile (corrispettivi, si escludono invece premi e beni ceduti a titolo di sconto)
  • aliquota e determinazione dell’imposta da versare.