Iscrizione dell’Azienda all’INAIL

L’iscrizione dell’azienda all’INAIL instaura un rapporto assicurativo tra l’ente e l’azienda stessa; tale rapporto nasce con la denuncia di inizio attività lavorativa che va inoltrata per ogni singola sede di lavoro.

La denuncia di inizio attività lavorativa va fatta almeno cinque giorni prima dell’inzio del lavoro.

Se, per la natura dei lavori o per l’urgenza del loro inizio, non è possibile fare la denuncia preventiva, la comunicazione può essere effettuata entro i 5 giorni successivi all’inizio delle attività, motivando il ritardo.

Ai fini della determinazione del rischio e del premio da pagare, si deve dichiarare all’INAIL:

  • la tipologia dell’attività che si intende svolgere,
  • il personale che impegnato,
  • la retribuzione prevista da corrispondere nell’anno in corso e successivo,
  • i macchinari e gli impianti utilizzati nella lavorazione,
  • altre eventuali informazioni utili.

A seguito di questa denuncia d’esercizio, l’INAIL trasmette al datore di lavoro un certificato di assicurazione con cui assegna all’azienda il numero di posizione, che bisogna riportare sul libro matricola, sul registro presenze e sui cedolini paga.

Una volta ottenuta l’apertura della posizione INAIL, l’azienda deve comunicare all’INAIL:

  • entro il giorno di inizio del lavoro, le assunzioni,
  • entro l’ultimo giorno di lavoro, eventuali licenziamenti,
  • entro 8 giorni dal verificarsi dell’evento, eventuali modificazioni delle modalità di lavoro che implichino un cambiamento o un estensione della natura del rischio assicurativo,
  • entro 8 giorni dal verificarsi dell’evento, eventuali variazioni delle località dove si svolgono i lavori.

L’autoliquidazione INAIL prevede i seguenti adempimenti annuali:

  • entro il 16 dicembre dell’anno X-1, l’INAIL fa pervenire alle aziende un apposito modello contenente i dati necessari per il calcolo del premio dovuto;
  • entro il 16 febbraio dell’anno X, il datore di lavoro che presume di erogare un monte salari inferiore a quello corrisposto nell’anno precedente deve darne comunicazione motivata all’INAIL;
  • entro il 16 febbraio dell’anno X+1, il datore di lavoro provvede a denunciare all’INAIL l’ammontare delle retribuzioni pagate nell’anno X e ad effettuare il conguaglio dei relativi premi.