Rimborsi chilometrici ed esenzione IRPEF

I rimborsi chilometrici per trasferte effettuate con auto propria al di fuori del comune dove ha sede l’azienda in cui si lavora sono esenti IRPEF per amministratori, dipendenti e collaboratori. Gli importi indicati sulle tabelle ACI vanno da 0,20 a 0,76 Euro a chilometro e possono consentire rimborsi ingenti in esenzione IRPEF.


In molti casi si ottengono vantaggi fiscali molto importanti scegliendo di utilizzare per lavoro l’auto privata, invece di cercare di acquistare un’auto aziendale.

Per esempio una trasferta effettuata da Milano a Roma con auto di cilindrata da 1600 cc in su consente di ottenere un rimborso spese di circa 400 Euro esenti IRPEF. Un lavoratore che compie questo viaggio 20 volte in un anno potrà ricevere rimborsi chilometrici di 8000 Euro. Il trattamento fiscale molto sfavorevole riservato alle auto aziendali difficilmente porterebbe a deduzioni fiscali annuali di tale importo.

Per ottenere l’esenzione IRPEF è fondamentale mantenere una documentazione molto precisa delle trasferte effettuate.

Bisogna indicare:

  • data
  • percorso
  • società
  • enti o persone visitati
  • chilometri percorsi

Si può verificare l’importo del rimborso chilometrico cui si ha diritto sul sito yas.it.

I rimborsi spese per trasferte sono esclusi dall’IRPEF se sono applicate le Tariffe predisposte dall’ACI e fino al limite di 17 cv. fiscali per le auto a benzina (cilindrata 1643) o 20 cv. fiscali se diesel (cilindrata 2080). Se si utilizzano auto con un numero di cv. superiore bisogna effettuare il calcolo su un modello qualsiasi che rientri nei limiti (es.: per un’auto a benzina di 2000 cc si posso effettuare i calcoli come se si trattasse di un’Alfa 145 1600).

Le tabelle dell’ACI forniscono un rimborso per ogni chilometro inferiore se l’automobile ha percorso piu’ chilometri nell’anno in questione, in quanto si presume che il prezzo dell’auto sia ammortizzato su un numero maggiore di chilometri.

Il rimborso per ogni chilometro deve essere calcolato sulla base del chilometraggio complessivo annuo dell’auto, effettuato cioè sia per uso privato che per lavoro. Se si è provveduto su un valore stimato per chilometro inferiore a quello relativo al numero di chilometri effettivamente percorsi nell’anno in cui si sono effettuati i rimborsi, occorre ricalcolare e conguagliare gli importi per i chilometri rimborsati ad una tariffa superiore.

All’interno del comune sede di lavoro i rimborsi chilometrici non sono esenti da IRPEF. Solo i rimborsi delle spese di trasporto documentate dal vettore (biglietto tram, autobus, ricevuta taxi) sono esenti.

Trattandosi di materia avente rilevanza fiscale, si suggerisce di prendere contatto, per ogni esigenza di chiarimento, con il proprio commercialista oppure con gli uffici della locale Amministrazione Finanziaria.